Giova premettere alle considerazioni che andrò a svolgere che il reato colposo si caratterizza per la non volizione dell’evento: l’art. 43 del codice penale nel descrivere la colpa dice - infatti - che essa si ha «quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».
Con riferimento ai delitti colposi che ci interessano specificatamente in questa sede - disastri, omicidio colposo eccetera - possiamo genericamente dire che essi si configurano quando un soggetto provoca un evento che egli non ha voluto, ma che si realizza perché non ha rispettato una cautela; è stato cioè, imprudente, negligente, imperito.